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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
18.05.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina del Commissario unico straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedura di infrazione comunitaria, gli stessi sono classificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
   2-ter. Visto il carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso nonché tutti i termini previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi sono da intendersi perentori, sono ridotti della metà. Nei casi in cui i termini del procedimento non siano rispettati sono automaticamente rimborsati gli oneri istruttori ove previsti.
   2-quater. Decorsi i suddetti termini per l'acquisizione di pareri e di atti di assenso gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità in capo agli enti e alle amministrazioni che entro i termini previsti non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso. Nei casi in cui i progetti sono sottoposti a valutazione ambientale, esperiti i termini temporali perentori previsti per il rilascio del provvedimento, lo stesso si intende reso.
   2-quinquies. Nelle procedure ablative poste in essere dal Commissario unico i termini di legge previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.».