Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure per migliorare la selezione del materiale piccolo e leggero)
1. Al fine di assicurare il miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e l'avanzamento del paradigma dell'economia circolare coerentemente con la Missione 2, Componente 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «dell'alluminio» sono sostituite dalle seguenti: «del materiale»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono destinate ad investimenti finalizzati al miglioramento delle tecnologie di selezione, ovvero sistemi Eddy Current Separators, al fine di prevedere il recupero – e quindi il riciclo – del materiale piccolo e leggero o sottovaglio»;
c) al comma 2, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022».