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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
17.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

   c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.

  3-ter. Agli enti parco di cui al comma 3-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  3-quater. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 3-bis sono destinati 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.