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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
14.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: «biologia generale e biomedica» i cui professionisti sono denominati Biologi, «ambiente» i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e «nutrizione e igiene degli alimenti» i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.
  2-ter. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

   a) per il settore «biologia generale e biomedica»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

   b) per il settore «ambiente»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-60 «Scienze della Natura»; classe LM 75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

   c) per il settore «nutrizione e igiene degli alimenti»: classe LM-6 – Biologia; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 – Scienze della nutrizione umana.

  2-quater. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.
  2-quinquies. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.