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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)

  1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria e al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68.
  2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68»;

   c) all'articolo 24, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo e ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.»;

   d) nell'allegato E, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68».

  3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina generale, di comunità e cure primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie.
  4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, ove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università a uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento, da parte dell'università medesima, delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino a un massimo di 120 crediti formativi universitari.