Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ove sia presente un nesso economico funzionale, la ZES può incorporare in tutto o in parte aree appartenenti a un sito di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) al comma 7-ter, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) assicura, nei casi si verifichi l'esigenza che la ZES possa estendersi su un SIN ai sensi del comma 2-bis, il coordinamento delle proprie attività con l'Autorità preposte alle procedure di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».