Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al decimo giorno successivo alla ricezione della richiesta di deferimento di cui al precedente periodo, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre dieci giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, il diniego di autorizzazione acquisisce definitivamente efficacia.