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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
11.06.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle Zone Montane Marginali (ZMM) nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede altresì, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro i successivi sessanta giorni, con propria deliberazione, alla ripartizione delle risorse tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  4. Ai fini del presente articolo, per Zona Montana Marginale (ZMM) deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro trenta giorni dalla deliberazione CIPE di cui al primo periodo del comma 3, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, Zone Montane Marginali a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

   a) altimetria;

   b) rischio di desertificazione economica e commerciale;

   c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

  6. Entro trenta giorni dalla deliberazione CIPE di cui al secondo periodo del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire apposito fondo per la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), delle addizionali regionali e comunali, dei tributi provinciali e comunali per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti attività:

   a) realizzano nuovi investimenti nelle attività produttive esistenti o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone Montane Marginali così come definite al comma 4;

   b) vendono o somministrano prodotti alimentari tipici delle Zone Montane Marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dagli esercizi di vendita e somministrazione;

   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi con l'insediamento di nuovi esercizi commerciali nel territorio di tali comuni;

   d) offrono in un unico punto di vendita e somministrazione un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani localizzati nelle Zone Montane Marginali di cui al comma 4.
  8. Con legge regionale sono definiti le modalità di applicazione della riduzione dei tributi regionali, provinciali e comunali nelle Zone Montane Marginali, così come definite dal comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3. In tali aree le aliquote dei tributi regionali e locali sono calcolate in modo da determinare, unitamente alle aliquote ridotte dei tributi erariali, applicate nei medesimi territori, una riduzione non inferiore:

   a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

   b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

   c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

  9. Le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati con deliberazione CIPE a norma del comma 3.
  11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
  12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole imprese e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano, dopo il 1° gennaio 2022, una nuova attività economica nelle Zone Montane Marginali, così come definite al comma 4, possono beneficiare, a decorrere dalla data di denuncia di inizio attività, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

   b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 4 a 10.

  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
  14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni localizzati nel territorio in cui l'agevolazione viene concessa.
  15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle Zone Montane Marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani localizzato nelle Zone Montane Marginali e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata alla riduzione dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo localizzati nell'ambito delle Zone Montane Marginali. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei relativi costi. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle Zone Montane Marginali a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
  20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite nell'ambito della legge di bilancio, all'attuazione del presente articolo.