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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
11.04.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione della Città di Ventimiglia zona extra-doganale)

  1. Ai sensi dell'articolo 243 del Regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la città di Ventimiglia e i confini italo-francesi sono assimilati ai territori extra-doganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, per un periodo di venti anni.
  2. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, nonché ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcolici, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

   a) tabacchi;

   b) spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche;

   c) birra;

   d) zucchero;

   e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;

   f) olio di semi;

   g) olii vegetali liquidi;

   h) tè;

   i) surrogati del caffè;

   l) benzina;

   m) gasolio;

   n) petrolio;

   o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;

   p) olio lubrificante.

  4. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.
  5. Il regime di zona franca di cui al presente articolo non ha effetti nei riguardi dei monopoli di Stato. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto non espressamente previsto, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.