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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
10.06.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas, di ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e di limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione completa dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
  2. All'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;

   b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

   a) prevedere che, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione;

   b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

   c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.»

  3. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.

ident. 10.02.10.05.