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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previste nell'ambito del fondo React EU nel PNRR)

  1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Il fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, denominato Fondo Nuove Competenze, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno: gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, con particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati e i relativi interventi sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.