Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – ATECO ISTAT 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.