stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.144. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
1.144.

  Al comma 8, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con le seguenti: a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del contributo di cui al comma 2, si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, con riferimento alle spese per interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi e destinati alle attività di cui al comma 4. In ipotesi di cessione del credito da parte degli OICR, questo può essere compensato dal cessionario senza tenere conto dello status di soggetto esente dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive del soggetto cedente.

ident. 1.154.1.105.