Al comma 4, dopo le parole: imprese alberghiere inserire le seguenti: ed extralberghiere,.
Conseguentemente:
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:
«2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) acquisto, anche in leasing, e installazione di modem e router e di impianto wi-fi;
b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
d) acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;
l) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
m) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;
n) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
o) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati»;
al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le domande vengono prese in esame dando precedenza alle imprese che non hanno usufruito del tax credit riqualificazione e alle imprese che si trovano nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, al fine di poter realizzare l'impegno del 40 per cento delle risorse previste per il Sud;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».