Al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: A favore di imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, e strutture ricettive all'aria aperta è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento delle misure di cui al comma 1 e 2.