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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per l'editoria)

  1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

   «2-quinquies. Al fine di garantire la completa e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado adottano libri di testo e strumenti didattici per tutte le discipline esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione del presente articolo e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  2. Al fine di sostenere il passaggio dell'industria editoriale dalle tecnologie della stampa su carta alle tecnologie di pubblicazione digitale e di diffusione per mezzo della rete internet, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato a finanziare progetti e interventi per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali nel settore della cultura, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologica nella digitalizzazione dei processi editoriali.