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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.2. in Assemblea riferita al C. 3354-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2021  [ apri ]
43.2.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso comma 1-bis con i seguenti:

  1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati d'interesse nazionale, nonché dei siti «orfani» previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti.
  1-ter. Sulla base d'intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità d'intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.
  1-quater. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, il commissario unico redige, con l'ausilio delle singole regioni, un elenco completo di tutti i siti rimasti esclusi da quelli già inseriti tra le attività della struttura commissariale e che dovranno essere oggetto di finanziamento e risanamento.