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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.21. in Assemblea riferita al C. 3354-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2021  [ apri ]
27.21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1.1. Le firme degli elettori necessarie ai fini del comma 1 del presente articolo possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Ai fini della predisposizione della piattaforma, il Ministero dell'interno invia ai presentatori della lista, entro 72 ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1. Le firme raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite PEC all'indirizzo email a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.».