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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.01. in Assemblea riferita al C. 3354-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2021  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2022, per interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque reflue domestiche o di laboratori artigianali su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  3. Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di impianti di depurazione, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
  4. Il bonus idrico di cui al comma 2 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.