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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.03. in Assemblea riferita al C. 3354-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2021  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per il finanziamento di contratti di formazione specialistica per i laureati nelle discipline sanitarie di area non medica)

  1. Al fine di concorrere al finanziamento di contratti di formazione specialistica per i laureati nell'area sanitaria non medica è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il cui utilizzo è disciplinato da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.