Al comma 4, dopo le parole: norme regionali, aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale, come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese, a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 30 per cento degli incentivi di cui ai commi 1 e 2.