Al comma 4, dopo le parole: norme regionali aggiungere le seguenti: alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 25 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2.