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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.10. in Assemblea riferita al C. 3354-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2021  [ apri ]
48.10.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:

  2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, è vietato, a pena di nullità, il compimento di atti, quali il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, qualora effettuati allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo o risultino comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione. Gli atti di cui al periodo precedente, qualora adottati, sono oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.