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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.49. in Assemblea riferita al C. 3354-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2021  [ apri ]
1.49.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali, alle attività agrituristiche anche di agricoltura sociale ricadenti nelle aree montane e interne del Paese a cui viene riconosciuta una percentuale maggiorata del 25 per cento degli incentivi previsti di cui ai commi 1 e 2, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.