Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR e del PNC, di assicurare un rapporto trasparente ed equilibrato fra i soggetti attuatori e gli operatori economici e allo scopo di prevenire contenziosi in fase di esecuzione dei contratti, e di evitare quindi ritardi nello svolgimento delle attività dedotte nel contratto, l'Autorità nazionale anticorruzione definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, schemi di contratti-tipo per le attività di progettazione e per le prestazioni di altri servizi tecnici ad esse connesse, a tutela dell'interesse pubblico e dei diritti dell'operatore economico per quanto attiene in particolare alla congruità dei tempi di esecuzione delle prestazioni, alle modalità di pagamento dei corrispettivi e a eventuali modifiche richieste dai soggetti attuatori in corso di esecuzione del contratto, non previste nei documenti di gara.