Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Partenariati di crescita territoriale)
1. Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, i partenariati di crescita territoriale dotati di un capofila istituzionale (comune o provincia) e riconosciuti dalla regione con protocollo d'intesa o accordi di programma possono essere direttamente destinatari delle misure e dei programmi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Lo Stato organizza i partenariati di crescita territoriale di cui al comma 1 in conformità del quadro istituzionale e giuridico nazionale, includendo i seguenti eventuali partner:
a) competenti autorità regionali e locali;
b) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
c) le parti economiche e sociali;
d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.
3. Conformemente al sistema della governance a più livelli, lo Stato associa i partner di cui al comma 2 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi.