Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di edilizia giudiziaria sono effettuati dando priorità agli edifici parzialmente o totalmente inagibili, sulla base di una documentata ricognizione operata dalle sedi territoriali dove si esercita la giurisdizione ordinaria e trasmessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al Ministero della giustizia.