Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Estensione della disciplina del PNRR ai progetti finanziati anche non in via esclusiva con risorse del PNRR)
1. Al fine di incentivare gli investimenti privati a supporto e in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione degli iter procedimentali relativi a opere di particolare rilevanza pubblica, sociale o comunque connesse a obiettivi di rilancio dell'economia e di sviluppo infrastrutturale anche non integralmente finanziate con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in caso di progetti, anche di partenariato pubblico-privato, che in via unitaria comprendano uno o più interventi finanziati con le predette risorse, i soggetti coinvolti nei progetti possono, in sede di definizione dell'accordo per la realizzazione del progetto unitario, concordare l'estensione delle misure relative alla governance e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, a eccezione delle previsioni in materia di vigilanza, controllo e contabilità che rimarranno separate tra gli interventi finanziati con risorse del PNRR e gli interventi finanziati con risorse private.