Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis
(Realizzazione nave ospedale)
1. Al fine di potenziare il sistema sanitario militare, nonché sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nello stato di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della salute, per l'anno 2022, nonché per il triennio 2023-2025, è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la costruzione di una nave ospedale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.