Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Rinvio della scadenza in materia di Certificazione Unica)
1. Con decorrenza dall'anno 2022 e con riferimento alle certificazioni del 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 16 aprile.