Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Trasporto navigazione interna)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo le parole: «Sviluppo dell'accessibilità marittima» sono aggiunte le seguenti: «, della navigazione interna».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II del Titolo I con la seguente: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, MARITTIME, EDILIZIA GIURIDICA.