Al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esperto o gli esperti nominati ai sensi della presente disposizione presentano, al termine del periodo di prevenzione collaborativa, un'apposita relazione conclusiva al prefetto.
Conseguentemente, al capoverso Art. 94-bis, comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prefetto valuta altresì le relazioni predisposte dall'esperto o dagli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo.