Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano pendenti ricorsi giurisdizionali sull'adozione di una informazione antimafia interdittiva.