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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
49.04.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

   1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti pubblici di qualsiasi tipologia di valore pari o superiore a 150.000 euro nonché relativi alla concessione delle garanzie sui finanziamenti medesimi, il soggetto erogatore attribuisce un codice identificativo di finanziamento (CIF) che deve essere riportato negli strumenti di pagamento compresa la prima erogazione delle somme finanziate.
   2. Il soggetto erogatore del finanziamento e quello che presta le garanzie, nell'atto di concessione del finanziamento o della garanzia, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Chiunque abbia notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'ente erogatore o prestatore di garanzie e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il beneficiario.
   3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 devono essere registrati sui conti correnti dedicati, devono indicare il numero del codice identificativo di finanziamento (CIF), e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il soggetto finanziatore verifica che per le transazioni finanziarie, legate all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nella filiera delle persone fisiche e giuridiche che a qualsiasi titolo beneficiano dei pagamenti con prelievo dai conti dedicati di cui al comma 2, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge, con l'apposizione del codice identificativo di finanziamento (CIF). Nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il finanziamento si intende automaticamente revocato e il soggetto finanziatore provvede all'immediata attivazione delle iniziative volte al recupero, anche forzoso, del credito.
   4. Le previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, 2, 3, 4 e 7 si applicano anche alle imprese e ai professionisti destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1. In tal caso all'ente erogatore del finanziamento sono attribuiti i medesimi doveri e le medesime facoltà attribuite dall'articolo 3 alla stazione appaltante.».