Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Divieto di assunzione dei lavoratori destinatari di informativa antimafia interdittiva)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 94:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia previsto, in seguito alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o al recesso dai contratti, l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante del personale dell'impresa che ha subito la revoca o il recesso, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 acquisiscono preventivamente la certificazione antimafia dei lavoratori da assumere.»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È fatto divieto all'impresa subentrante di procedere all'assunzione del personale di cui al comma 2 per il quale sia stata rilasciata comunicazione antimafia interdittiva di cui all'articolo 88 comma 3.»;
2) all'articolo 85, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
«2-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è rilasciata inoltre anche per:
a) il lavoratore indagato, imputato o condannato per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il preposto, il coniuge del preposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda.».