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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2021  [ apri ]
49.02. (nuova formulazione)
approvato

  Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 86:

    1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. I legali rappresentati degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto mutamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;

    2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis»;

   b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2».