Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'audizione di cui al comma 7 è sempre prevista quando l'interessato propone istanza di aggiornamento ai sensi dell'articolo 91, comma 5, al termine del periodo del controllo giudiziario adottato dal tribunale con le modalità di cui all'articolo 34-bis, comma 6.».