Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.».