Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di condizioni per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali)
1. Con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le modificazioni necessarie all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, al fine di prevedere tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali che le imprese e gli enti non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni e non sussistano, nei loro confronti, cause impeditive al rilascio della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.