Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Procedimento di rilascio e aggiornamento delle informazioni antimafia)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86:
1) al comma 2, dopo le parole: «L'informazione antimafia», è inserita la seguente: «liberatoria»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'informazione antimafia interdittiva cessa di avere efficacia se decorsi due anni dalla sua adozione non si procede ad aggiornamento con le modalità di cui all'articolo 91, comma 5.».