Sostituirlo con il seguente:
Art. 46.
(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)
1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute Spa, destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Al fine di valorizzare e incrementare il patrimonio sportivo nazionale, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 3.000.000 in favore di Sport e Salute Spa, da destinare ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, per la riqualificazione e all'ammodernamento delle infrastrutture sportive in loro uso.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021 e a euro 3.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.