Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:
Art. 46-bis.
1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 145 del 30 dicembre 2018, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base su tutto il territorio nazionale.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce i criteri e le modalità attuative di attribuzione delle risorse di cui al comma 1. Ai fini attuativi l'Autorità di governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e Salute S.p.A.