Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. Al fine di favorire e incentivare la realizzazione di impianti sportivi, il Ministro dell'economia e della finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stipula un'apposita convenzione con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del trenta per cento a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 3, possono essere rilasciati per le seguenti finalità:
a) costruzione di nuovi impianti sportivi;
b) ristrutturazione impianti sportivi esistenti;
c) ampliamento impianti sportivi esistenti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo.