stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
46.04.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Finanziamenti per gli impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva)

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree urbane, l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione dell'attività sportiva, con particolare riferimento alle zone più degradate, in attuazione della linea progettuale sport e inclusione sociale – M5C2 – Investimento 3.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento, anche parziale, dei seguenti interventi:

   a) realizzazione di nuovi impianti sportivi;

   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria;

   c) realizzazione di parchi urbani attrezzati.

  2. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

   a) associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

   b) enti locali.

  3. Il cinquanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a).
  4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
  5. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 e le modalità attuative del presente articolo. Tra i criteri di accesso ai finanziamenti è individuato come prioritario l'accesso all'attività sportiva di base consentito al maggior numero di utenti.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.