Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:
Art. 45-bis.
(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato».
2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato».