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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
43.011.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)

  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Struttura commissariale del Governo)

   1. Il commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.
   3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.
   4. La struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.
   5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.
   6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla amministrazione di appartenenza ha diritto a essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
   7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.
   8. La regione Calabria assicura le esigenze – logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane – della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.
   9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli enti del servizio sanitario regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
   10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili – anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi – a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa – con protocollo riservato – il prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
   11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
   12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la struttura di supporto di cui al precedente comma 6.
   13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.
   14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.
   15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria.»;

   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

   1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la regione e con i rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il presidente della giunta regionale e i rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.
   2. Il commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
   3. L'ente del servizio sanitario regionale corrisponde al commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.
   5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il procuratore della Repubblica competente e il procuratore regionale della Corte dei conti della Calabria, nonché il prefetto della provincia.
   6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.
   7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
   8. Il commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
   9. Il commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.»;

   c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)

   1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
   2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
   3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA Spa L'indicato commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.»;

   d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)

   1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'economia e delle finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'articolo 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze interessa il Comandante generale della Guardia di finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura commissariale.
   2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.
   3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.»;

   e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

   f) all'articolo 7:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.»;

    2) il comma 2 è soppresso.

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.