Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera c), capoverso comma 11-bis, al settimo periodo, dopo le parole: mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. aggiungere il seguente periodo: Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare fino a un massimo di due sub-commissari, cui delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico nella misura massima di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.;
all'undicesimo periodo, sostituire le parole: 346.896 euro con le seguenti: 544.213 euro.