Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Funzioni commissariali tecniche)
1. Al fine di preservare l'autonomia, l'indipendenza e l'autorevolezza del ruolo dei prefetti e prevenire la sovrapposizione di funzioni commissariali tecniche, non è consentita la nomina di prefetti nel ruolo di commissari straordinari per questioni tecniche.
2. La nomina dei commissari tiene conto delle competenze specifiche e dei profili professionali necessari, nonché delle esperienze maturate nell'ambito dell'incarico conferito, tali da escludere casi d'incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.