Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Registro COVID)
1. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari e l'Agenzia italiana del farmaco, definisce criteri e principi per l'istituzione del registro COVID.