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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/12/2021  [ apri ]
35.4.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità.

   al comma 5, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 4-bis;

   sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I Relatori